sabato 27 settembre 2014

Aperture di credito documentarie



Aperture di credito documentarie 

Le aperture di credito documentarie ricorrono solitamente nelle operazioni di import-export in cui vi è mancanza di fiducia tra i contraenti e quando le condizioni contrattuali prevedono la clausola D/P documenti contro pagamento o D/A documenti contro accettazione.
Le aperture di credito documentarie sono operazioni con cui la banca si impegna a pagare o garantisce il pagamento di un’obbligazione che il cliente ha nei confronti di un terzo .
In queste operazioni intervengono tre soggetti:
-          Il beneficiario, cioè l’esportatore;
-          La banca emittente, cioè la banca dell’importatore;
-          La banca avvisante, una corrispondente estera della banca emittente;
-          L’ordinante, cioè l’importatore;
l’importatore richiede l’apertura di credito a favore dell’esportatore alla banca emittente che richiede l’intervento di una corrispondente estera. Quest’ultima comunica al beneficiario la concessione dell’apertura di credito a suo favore. Successivamente il beneficiario spicca una tratta sulla banca emittente.
Abbiamo diversi tipi di aperture di credito documentarie :
-          Aperture di credito con rimborso per cassa , con cui la banca del compratore si impegna a pagare o a far pagare da una sua corrispondente estera la tratta a vista spiccata su di lei dal venditore. (D/P)
-          Aperture di credito per accettazione, con cui la banca dell’importatore si impegna ad accettare o a far accettare da una sua corrispondente la tratta spiccata dal venditore. (D/A)
-          Aperture di credito di negoziazione, con cui la banca emittente si impegna a scontare o a far scontare dalla sua corrispondente estera la tratta spiccata dall’esportatore. 
Possiamo anche distinguere aperture di credito documentarie :
-          Revocabili , quando il  credito concesso può essere revocato dalla banca o dall’ordinante in qualsiasi momento;
-          Irrevocabili , quando la banca emittente assume un impegno inderogabile nei confronti del beneficiario e dell’ordinante. 

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